Tutela del Cliente


Area dedicata alla tutela del cliente

Elit Energia mette a tua disposizione tutte le informazioni necessarie a orientarsi nel mercato dell’energia e tutelare i tuoi diritti, con chiarezza e trasparenza. In questa sezione potrai ricevere tutti gli approfondimenti necessari a tutela del cliente finale.

Consulta gli approfondimenti in merito al servizio di Maggior Tutela, alle assicurazioni per il cliente finale, il bonus sociale e il servizio di conciliazione.

Tutela del Cliente

Assicurazione clienti finali gas


Una copertura contro i rischi per chi usa il gas
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas.

L’assicurazione è disciplinata dall’ARERA la quale, in qualità di contraente per conto dei clienti finali assicurati, ne ha affidato la gestione al Comitato Italiano Gas (CIG).

Chi ne beneficia
L’assicurazione è stipulata dal CIG per conto dei clienti finali; la copertura assicurativa opera quindi automaticamente, senza che il cliente finale debba firmare un apposito contratto, per:

le utenze domestiche e i condomini con uso domestico;
le utenze per attività di servizio pubblico e per usi diversi dotate di misuratori di classe non superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta).
Sono escluse le utenze di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione.

Quali rischi copre
L’assicurazione vale per gli infortuni, per i danni materiali a beni immobili e/o cose e per le conseguenze della responsabilità civile, derivanti da sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas a valle del punto di riconsegna della rete di distribuzione o di trasporto (in genere il contatore gas), da qualsiasi evento occasionate, inclusi suicidio, tentato suicidio o fatto doloso.

Quanto costa
I costi dell’assicurazione sono coperti mediante uno specifico corrispettivo, che viene applicato in bolletta una volta l’anno. A partire dal 2019, questo corrispettivo è stato ridotto a 45 centesimi di euro/anno.


Il Servizio di Tutela è il servizio di fornitura del gas a mezzo rete di distribuzione previsto per i clienti che non hanno scelto di entrare nel mercato libero. È rivolto a tutti i clienti domestici e ai condomini con uso domestico con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno, con condizioni economiche e contrattuali stabilite e periodicamente aggiornate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in base all’andamento dei costi del servizio e delle materie prime.

I clienti del Servizio di Tutela che intendono stipulare contratti di fornitura con venditori del mercato libero, hanno il diritto di recedere dal contratto di fornitura in essere in qualsiasi momento con un preavviso di un mese.

 


Il bonus sociale per l’utenza elettrica e il gas è uno sconto in bolletta, introdotto dal Governo ed attuato dall’Autorità in collaborazione con i comuni italiani. Lo scopo è quello di fornire un aiuto alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico e alle famiglie numerose.

Come fare per ricevere il bonus sociale?
Relativamente alle forniture di energia elettrica è possibile richiedere il bonus anche per motivi di disagio fisico, nel caso in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchi elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, che sono riconosciuti dalla legge ed elencati in Gazzetta Ufficiale.
In tutti gli altri casi l’agevolazione è concessa per luce e gas a coloro che rientrano nei limiti di reddito definiti dalla normativa ed in base alla numerosità del nucleo familiare.
Dal 1° Gennaio 2021 la regolamentazione ha previsto importanti semplificazioni che riassumiamo qui di seguito:
Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale per disagio economico è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono le seguenti:

  • appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 €, oppure
  • appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEEnon superiore a 20.000 €, oppure
  • appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.

Cosa dovranno fare dal 2021 i cittadini per ottenere i bonus per disagio economico?
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per
disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).
Se il nucleo familiare rientra in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy) al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

Quali bonus verranno erogati automaticamente?
Dal 1° Gennaio 2021 ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto vengono erogati automaticamente:
• il bonus elettrico per disagio economico;
• il bonus gas;
• il bonus idrico.

Per evidenti ragioni il bonus per disagio fisico non potrà essere erogato automaticamente ed i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

 

Per maggiori informazioni consulta il sito Arera.


Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.

Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prendere parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.

Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.

Per maggiori informazioni consulta il sito Arera.


Il servizio di Maggior Tutela è il servizio di fornitura dell’energia elettrica a condizioni contrattuali ed economiche stabilite dall’ARERA, previsto per i clienti che non hanno scelto di entrare nel mercato libero.

Il Servizio di Maggior Tutela si applica alle famiglie e alle microimprese con potenza impegnata inferiore a 15 kW. I clienti del Servizio di Maggior Tutela che intendono stipulare contratti di fornitura con venditori del mercato libero, hanno il diritto di recedere dal contratto di fornitura in essere in qualsiasi momento con un preavviso di un mese.

Inoltre, è sempre possibile tornare al servizio di maggior tutela anche se si è passati al mercato libero, rispettando i termini e le modalità di recesso dal contratto con il proprio fornitore. Le condizioni economiche del servizio di maggior tutela sono aggiornate ogni tre mesi dall’Autorità.