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In questa sezione potrai  avere informazioni sulla tua bolletta e sulla sicurezza degli impianti di utenza dell’energia elettrica e del gas.

Per qualunque chiarimento non esitare a contattarci.

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Accertamenti della sicurezza post contatore


Con Delibera 40/2014/R/gas del 06 febbraio 2014 l’Autorità ha definito le nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, dando avvio alla disciplina degli accertamenti per gli impianti di utenza modificati o trasformati.

La disciplina riguarda esclusivamente gli impianti a gas alimentati tramite reti canalizzate per uso non tecnologico, ossia uso riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento.
Di seguito è possibile scaricare la modulistica allegata alla citata delibera ARERA 40/2014. L’allegato F/40 riporta in particolare gli oneri posti a copertura dei costi per gli accertamenti effettuati dal distributore locale.


Una nuova grafica, contenuti chiari e sintetici, per aiutarti a conoscere i tuoi consumi energetici in modo facile e trasparente. ELIT Energia, in conformità con la Delibera 501/2014 dell’ARERA, ha pensato ad una BOLLETTA UNICA LUCE E GAS che fosse anche il più possibile chiara, predisponendone comunque una guida alla lettura.
Scarica la guida qui: GUIDA ALLA LETTURA DELLA BOLLETTA


Cos’è la costituzione in mora?

È l’intimazione formale ad adempiere al pagamento di una fattura scaduta. In caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza di una fattura, trascorsi almeno 3 (tre) giorni dalla data di scadenza della fattura, ELIT Energia avrà appunto la facoltà di costituire in mora il Cliente, con diffida inviata a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione equivalente, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno 15 (quindici) giorni solari dalla data di invio della diffida.
ELIT Energia, senza dilazione né altro avviso e fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito, potrà richiedere al Distributore la sospensione della somministrazione non prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo indicato in diffida. Le spese relative all’azione di diffida ed agli eventuali solleciti di pagamento inviati, saranno addebitate al Cliente, salvo in ogni caso il rimborso degli ulteriori costi ed il risarcimento dei danni subiti da ELIT Energia.
Relativamente alla somministrazione di energia elettrica, qualora il Cliente sia connesso in Bassa Tensione e sussistano le condizioni tecniche del contatore,
prima di procedere alla sospensione della somministrazione ELIT Energia disporrà la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% di quella disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza, in caso di
persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della somministrazione.
In qualunque evenienza il Cliente è tenuto a consentire al Distributore il libero accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.

In ordine alla somministrazione di gas, qualora il Distributore non abbia potuto provvedere alla relativa sospensione, ad esempio a causa del Contatore non accessibile, ELIT Energia potrà richiedere l’interruzione della somministrazione attraverso intervento tecnico più complesso, ad esempio taglio colonna o taglio diramazione.

Per il Cliente Non Domestico avente somministrazione congiunta di gas ed energia elettrica la sospensione per morosità potrà essere richiesta per l’utenza Gas anche in presenza di scaduti riferiti alla sola somministrazione di energia elettrica e viceversa per l’utenza energia elettrica anche in presenza di scaduti riferiti alla sola somministrazione di gas.

In caso di morosità protratta alla data dell’intervento di sospensione o di interruzione da parte del Distributore, ELIT Energia avrà la facoltà di considerare risolto il Contratto e di richiedere al Distributore di gas o di energia elettrica la cessazione amministrativa per morosità del PDR e/o la rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento.
ELIT Energia avrà altresì il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui non sia stato possibile eseguire l’intervento di interruzione della somministrazione.

ELIT Energia può richiedere l’interruzione della somministrazione di gas e/o di energia elettrica ai relativi Distributori, anche senza preavviso, in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del contatore gas e/o contatore elettrico, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. Anche in tale caso ELIT Energia avrà la facoltà di risolvere il Contratto.

In tutte le circostanze esposte, le spese per la disattivazione saranno a carico del Cliente il quale dovrà corrispondere il costo dell’intervento del Distributore oltre agli oneri amministrativi sostenuti da ELIT Energia.

In caso di ritardato pagamento delle fatture il Cliente Business sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte di ELIT Energia, alla corresponsione in favore di quest’ultimo di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute, così come previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo, salvo il maggior danno. Per il Cliente Domestico, dalla data di scadenza di ogni fattura saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, gli interessi nella misura stabilita ex lege, salvo il maggior danno.

Il Cliente può richiedere un piano di rateizzo limitatamente alle fatture che presentino i requisiti determinati da ARERA ovvero come specificati all’art. 7.14 delle Condizioni Generali di Contratto, fermo restando che sulle somme oggetto di rateizzazione saranno calcolati interessi dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.

ELIT Energia corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a:

a) 30€ nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

b) 20€ nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:

  • I) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  • II) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
  • III) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per sospensione della somministrazione per morosità.

Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio alle Condizioni Generali di Contratto.